ACUSTICA

Verifica dei requisiti acustici passivi delle abitazioni

(IL SOLE: CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI)

L’adeguata progettazione acustica degli edifici in cui viviamo è un problema a cui tutti sono sempre più sensibili; la complessità della materia è tale da richiedere sempre maggiormente l’intervento di un tecnico professionista, specialista delle problematiche connesse agli ambienti interni.

La figura professionale di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.)” è stata istituita dall’art.2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e abitativo.

Il DPCM del 31/3/98 ha indicato i criteri generali per l’esercizio di tale attività.

Alcuni decreti attuativi della L. 447/95 rendono obbligatoria la figura del “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” per lo svolgimento di alcune tipologie di attività nel campo dell’acustica ambientale, in particolare:

  • il DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” prevede che l’attività di misura sia eseguita da un ” Tecnico Competente in Acustica Ambientale “;
  • il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” stabilisce che l’attività prevista agli artt. 4, 5 e 6 sia eseguita da un ” Tecnico Competente in Acustica Ambientale “.

La L.R 10 agosto 2001, n. 13, “Norme in materia di inquinamento acustico” inoltre stabilisce:

  • all’art.5, comma 4, che la documentazione per la previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico, devono essere redatte da un “tecnico competente” in acustica ambientale, o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente;
  • all’art.7, comma 2, che i progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di un “Tecnico Competente in Acustica Ambientale ” che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali;
  • all’art.7, comma 3, che la relazione sulle caratteristiche acustiche di nuovi edifici produttivi o di nuovi impianti, da produrre contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, deve essere redatta da un ” Tecnico Competente in Acustica Ambientale “.

I requisiti acustici passivi sono una specifica caratteristica degli elementi che qualificano la prestazione di un edificio. Per applicare la Legge Quadro 447/1995, il Decreto Legislativo del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ha stabilito le regole di progettazione acustica da applicare, definendo i requisiti minimi che le abitazioni devono possedere per la tutela acustica di coloro che vi risiedono, rappresenta quindi il pilastro su cui si basano da tempo le rilevazioni in opera di detti requisiti, ovvero le operazioni di certificazione acustica dell’immobile, solo da poco riviste e riproposte dalla norma UNI 11367, destinata a diventare il riferimento futuro in materia.

I principali parametri acustici in edilizia sono:

  • R’w = potere fonoisolante apparente (misura dell’isolamento acustico tra unità immobiliari adiacenti);
  • D2m,nT,w = isolamento acustico di facciata (misura della capacità di isolamento dell’intera facciata di uno stabile);
  • L’nw = isolamento al calpestio (misura dell’isolamento del pavimento/solaio, sempre tra unità immobiliari adiacenti);
  • Lid = livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi e idrosanitari, cadute rifiuti, autoclavi, ecc…)
  • Lic = il livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo  (centrali termiche e riscaldamento, condizionatori e ventilazione, canna fumaria, ecc…)

Le leggi vigenti prevedono che si debbano rispettare i requisiti acustici passivi non soltanto in fase di progetto, ma anche in opera. La violazione della disciplina sui requisiti acustici passivi comporta la condanna del costruttore all’intervento di messa a norma dell’immobile, fermo restando il risarcimento dei danni all’acquirente dell’unita’ abitativa.

A partire dalla entrata in vigore di tale normativa (febbraio 1998) tutti gli edifici soggetti alla progettazione acustica debbono rispettare i requisiti minimi richiesti dalla Legislazione in vigore; si tratta di edifici civili come:

– condomini;

– alberghi;

– scuole;

– attività commerciali;

– ospedali e case di cura;

La recentissima norma UNI 11367 tramite la classificazione acustica di una unità immobiliare basata su misure effettuate al termine dell’opera, consente di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa attraverso l’emissione di un certificato acustico, e quindi di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.

L’idea di stabilire un criterio normativo per la classificazione della qualità acustica degli edifici nasce da diverse esigenze tra cui citiamo come più importanti:

– il passaggio progressivo da un sistema cogente di controllo delle prestazioni acustiche ad un sistema anche volontario che incentivi la qualità acustica degli edifici;

– la necessità di fornire agli utenti una chiave di lettura più semplice sul livello delle prestazioni acustiche dell’edificio;

– la soluzione dei contenziosi civili tra acquirenti e venditori/imprese con conseguente possibilità di valutare eventuali riduzioni di valore dell’immobile su basi oggettive.

Relazione tra classi acustiche e grado di soddisfacimento per gli utenti

Classe Caratteristiche secondo

la norma danese DS 490

Giudizio
Buono o

Molto buono

Scarso
I Condizioni acustiche eccellenti

Utenti disturbati solo occasionalmente

dai rumori

> 90%
II Gli utenti possono essere disturbati

saltuariamente dai rumori.

Miglioramento sostanziali rispetto alla precedente classe C

70 – 85% < 10%
III Classe acustica da intendersi come il minimo per edifici nuovi 50 – 65% < 20%
IV Classe riferita ad edifici esistenti con condizioni acustiche non soddisfacenti.

Non adatta ad edifici nuovi.

25 – 30% 45%

 

Aspetti giuridici

Le disposizioni normative tutelano la “salute umana” (art.32 Costituzione), andando a superare il concetto, sino ad ora comunemente tenuto presente, della “normale tollerabilità delle immissioni” (844 c.c.).

Esse sono da riferirsi alla tutela degli aspetti igienico-sanitari compresi espressamente nel rilascio del certificato di abitabilità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994 , n.425 . Più di recente con il T.U. dell’Edilizia D. P. R. n. 380/2001 (non ancora in vigore) l’ “agibilità” degli edifici viene ripresa nei concetti di “igiene e salubrità” degli edifici, e dove si fa riferimento esplicito agli “impianti negli stessi installati”.

Il mancato rispetto dei requisiti acustici, configurandosi come pregiudizio dei requisiti igienico-sanitari, potrebbe comportare la nullità del certificato in questione.

Entro 180 giorni dall’attestazione di abitabilità rilasciata dal professionista, possono essere effettuate da parte di personale dell’ U.T. Comunale, congiuntamente a personale dell’AUSL, verifiche sul posto riguardo alla rispondenza delle dichiarazioni presentate.

Può essere inoltre richiesto parere preventivo all’AUSL, ai fini dell’attestazione dell’abitabilità da parte di professionista abilitato.

SOGGETTI COINVOLTI

1 – Costruttore con i suoi ausiliari (committente): a) progettista; b) direttore lavori; c) collaudatore.

2 – Appaltatore.

3 – Venditore (costruttore).

4 – Acquirente.

5 – Proprietario (detentore).

6 – Comune.

RESPONSABILITÀ E CONTENZIOSO

Il conclamato difetto di insonorizzazione può essere annoverato tra quei “vizi” atti a giustificare un’azione contrattuale da parte del compratore (art.1490 c. c. e seg.), volta ad ottenere la riduzione del prezzo (quanti minoris), ovvero la risoluzione del contratto (redibitoria); i termini decadenziali e prescrizionali sono:

  • denuncia entro otto giorni dalla scoperta;
  • esercizio dell’azione entro l’anno dalla consegna dell’immobile.

Stesse conseguenze in materia di appalto in presenza di “vizi dell’opera”; i termini decadenziali di denuncia sono:

  • 60 giorni dalla scoperta del vizio, prescrizionali per l’esercizio dell’azione;
  • 2 anni dalla consegna dell’opera (artt.1667 c.c. e seg.).

L’AZIONE DI ANNULLAMENTO DELL’AGIBILITÀ

Il mancato rispetto della normativa del DPCM 5.12.1997 potrebbe condurre, in casi estremi, ad un provvedimento di dichiarazione di “inagibilità” del bene (conseguente inutilizzabilità ed incommerciabilità).

In questo caso le conseguenze sul contratto potrebbero essere di ordine totalmente cassatorio: azione di annullamento per vizio del consenso (errore o dolo).

L’azione si prescrive nel termine quinquennale.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del DPCM 5.12.97 si necessita di:

  • una progettazione che tenga conto delle prestazioni acustiche dei componenti, in funzione delle loro applicazioni, e della loro composizione;
  • una corretta posa in opera;
  • l’uso di materiali e componenti acusticamente certificati;
  • l’individuazione delle sorgenti sonore interne e della loro natura al fine di eliminare/ridurre eventuali percorsi di trasmissione sonora per via aerea e strutturale;
  • prevenire le immissioni di rumore con una accorta distribuzione tipologica dei locali;
  • tenere presente che, in molti casi, è praticamente impossibile rimediare ad eventuali errori costruttivi! 

Grazie all’esperienza dei nostri Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (T.C.A.A.), siamo in grado di fornire tutto il supporto per l’attività relativa a:

  • progetto e rilievo in opera dell’isolamento acustico dell’edificio e dell’abitazione (consulenza e assistenza);
  • assistenza al cantiere nella posa dei materiali isolanti acustici;
  • collaudi e certificazioni in opera dell’isolamento acustico.

Il costruire a norma evita la possibile creazione di controversie e si traduce in un beneficio da parte dell’utente finale e in una qualità della vita superiore; questo necessita di una progettazione integrata. Il nostro T.C.A.A. valuterà in fase progettuale soluzioni costruttive ottimizzate al fine di rispettare sia la normativa acustica che quella energetica; infatti, non tutti i materiali e le soluzioni ottimali all’isolamento acustico lo sono per quello termico e viceversa. La sincronia di due conoscenze specialistiche può confluire in un unico pacchetto risolutivo, con notevole risparmio economico.

 

 

ACUSTICA IN AMBIENTE ESTERNO

Previsione e stima del clima e dell’impatto acustico

 (IL SOLE: SOLUZIONI PER INTERVENTI DI ATTENUAZIONE DEL RUMORE)

L’inquinamento dell’ambiente derivante dal rumore immesso nel contesto urbano dalle varie attività dell’uomo (industria, mezzi di trasporti, attività sportive e ricreative, manifestazioni musicali, ecc.) costituisce uno dei principali elementi di disturbo che va a minare concretamente la salute dell’uomo e contribuisce al degrado della qualità della vita.

Le numerose problematiche legate al rumore sono oggigiorno catalogate tra i problemi maggiormente sensibili all’interno della comunità internazionale.  Già a  partire dal 1995 con l’entrata in vigore della “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” (L. 447/1995), e successivamente ai decreti attuativi della stessa e le varie legislazioni regionali sul rumore ambientale, si è determinato un riordino generale della normativa in ambiente in materia di rumore.

La Legge Quadro definisce l’inquinamento acustico come: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

L’Acustica ambientale è quella branchia della ricerca applicata che mira alla salvaguardia  ed al benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e abitativo. Sono attualmente vigenti una serie di provvedimenti che insistono sia verso la limitazione delle attività rumorose e disturbanti sia verso la prevenzione, il controllo ed il risanamento acustico delle criticità presenti nel territorio urbano.

Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è essenzialmente uno strumento di pianificazione del territorio comunale mediante il quale gestire la distribuzione sia delle sorgenti sonore, sia dei ricettori e consiste nella suddivisione del territorio in zone (ritenute omogenee dal punto di vista acustico), con limiti differenti di tutela dall’inquinamento acustico,secondo una tabella predefinita. L’obiettivo è quello di regolare i requisiti di qualità acustica in ragione del tipo di utilizzo del territorio stesso, conciliando la tutela della salute della popolazione con quella delle attività; cercando di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

ZONIZZAZIONE: LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Tabella C –DPCM 14 novembre 1997

Classi Diurno dB(A) Notturno dB(A)
I –aree particolarmente protette 50 40
II –aree prevalentemente residenziali 55 45
III –aree di tipo misto 60 50
IV –aree di intensa attività umana 65 55
V –aree prevalentemente industriali 70 60
VI –aree esclusivamente industriali 70 70

La zonizzazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale e ha valore per tutte le sorgenti ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, all’interno di aree cosiddette “fasce di pertinenza”, per le quali sono stati emanati appositi decreti che stabiliscono l’ampiezza delle “fasce di pertinenza”, all’interno delle quali per le infrastrutture non si applicano i limiti di immissione e fissano specifici limiti a cui sono soggette le varie infrastrutture.

Solo all’esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture concorrono a determinare i valori di immissione sonora da confrontare con i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

L’eccezione è anche fatta per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo che hanno richiesto l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Misurazioni e imiti di immissione in ambiente abitativo

Bisogna immediatamente evidenziare che nell’ambiente abitativo non vi sono valori assoluti, ma valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo (criterio differenziale): 5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo notturno, come cita l’Art. 4 del DPCM 14/09/1997.

I valori limite differenziali non si applicano nella Classe VI.

Le misurazioni vanno effettuate sia a finestre aperte che a finestre chiuse e nel caso in cui si verifichi che nella rilevazione a finestre aperte il rumore sia inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno e se se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno allora ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (cioè non si applica il criterio differenziale).

Inoltre i limiti differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta  dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

Le  misurazioni come da D.M. 16/03/1998 vanno realizzate con fonometro posizionato a 1,5m dal pavimento e ad almeno 1m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

Valutazione previsionale del clima acustico

Il Clima Acustico è la caratterizzazione acustica di un’area (da questi l’analogia con il clima) e si basa su indagini strumentali e sopralluoghi finalizzati a descrivere una determinata aerea dal punto di vista acustico (zonizzazione, livelli sonori, infrastrutture, presenza di specifiche sorgenti, ecc.) ed ha lo scopo di valutare la compatibilità della destinazione d’uso del nuovo progetto edilizio in esame con le caratteristiche acustiche della medesima area.

In sintesi si vorrebbe evitare che un insediamento sensibile al rumore venga realizzato in un’area caratterizzata da condizioni di rumorosità non compatibili con l’utilizzo dell’insediamento stesso (scuola vs area industriale, casa di riposo vs autostrada,ecc.).

Sulla base del clima acustico dovrebbero essere eventualmente progettati interventi di mitigazione del nuovo intervento edilizio e si necessita di descrivere le eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento.

In base alla nostra esperienza e con la realizzazione della valutazione previsionale clima acustico si può andare a limitare la nascita di problematiche interconnesse ad un già troppo avanzato procedimento autorizzavo (richiesta di permesso di costruire o concessione edilizia) e questa valutazione previsionale può acquisire efficacia andando a richiedere requisiti acustici basati sui risultati del clima acustico.

Già a partire dal 1995 la Legge Quadro, art.8, comma 3 obbliga a produrre una valutazione previsionale di clima acustico  (VPCA) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  • scuole e asili nido;
  • ospedali;
  • case di cura e di riposo;
  • parchi pubblici urbani e extraurbani;
  • nuovi insediamenti residenziali prossimi a aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto.

allo scopo di prevedere la tutela acustica dell’insediamento abitativo, anche con impiego di modelli software a norma UNI ISO 9613.

Documentazione previsionale di impatto

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera – ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione – allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.

Nel D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, l’Art.5 richiede che  la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all’esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d’impatto acustico.

Mentre nella Legge Quadro n.447/95 all’Art.4 ,comma 1 le regioni definiscono i criteri da seguire per la documentazione di impatto acustico e di clima acustico ed all’Art.8 comma 1 ceh i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico; il comma 2 che i titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade; discoteche; circoli privati e pubblici ove siano installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia. Al Comma 4 le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive,ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico; al Comma 5 la documentazione di cui ai commi 2,3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti dalla regione.

La realizzazione della Documentazione previsionale di impatto acustico si prefigge la finalità di fornire una previsione degli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni; come cambieranno le condizioni sonore dell’area di intervento e verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività già presenti;

Il confronto dei livelli sonori stimati con i limiti della classe acustica di appartenenza (assoluti di immissione e di emissione) e con quelli vigenti all’interno degli ambienti abitativi permette di individuare eventuali soluzioni progettuali e/o tecniche al fine di contenere le immissioni sonore previste dall’intervento in progetto.

Di seguito si elencano le fasi operative per la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, come schematizzato nella Norma 11143:

  1. descrizione dell’intervento in progetto: ciclo tecnologico, lay-out degl iimpianti, tipologia delle sorgenti sonore, caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali, ecc.;
  2. caratterizzazione delle sorgenti sonore: dati tecnici, dati di potenza sonora, esatta ubicazione, caratteristiche di funzionamento, ecc;
  3. descrizione dell’area di intervento: zonizzazione e destinazione d’uso, presenza di ricettori sensibili, di residenze (densità di popolazione), di attività, di infrastrutture, ecc.;
  4. caratterizzazione acustica dell’area: indagine strumentale per rilevare il clima acustico preesistente, sia nell’area di intervento, sia in corrispondenza dei ricettori (ante-operam);
  5. stima degli effetti acustici prodotti dall’intervento in progetto sull’area in esame (estensione area) e in corrispondenza dei ricettori (possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo);
  6. stima delle condizioni di massima criticità (livelli massimi generati e in quale intervallo di tempo);
  7. valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza dell’intervento in progetto;
  8. indicazioni di eventuali misure previste per ridurre le emissioni.

Il D.P.R. n.227 del 2011, regolamento di semplificazione in materia ambientale gravanti sulle imprese, convertito, con modificazioni dalla legge n.122 del 30/07/2010 ed entrato in vigore 18/02/2012 (GU n.28 del 03/02/2012) all’ Art.4, Semplificazione della documentazione di impatto acustico, cita: sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto  acustico.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della Legge Quadro ( 26 ottobre 1995, n.447), ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, , predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Valutazione previsionale di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico (VPIA), materialmente effettuata anche tramite una mappatura acustica, è rivolta principalmente a tutelare gli abitanti di uno specifico ambiente urbano, esposti agli effetti acustici di attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge. Si tratta di una soluzione che, nella maggior parte dei casi, consente di ridurre significativamente gli impegni economici richiesti per la mitigazione nella fase di post-valutazione.

Rumore

L’incremento dei transiti e delle velocità del traffico su gomma e su rotaia, aeroportuale, marittimo e dovuto a sorgenti sonore specifiche (sirene, allarmi, ecc..) hanno prodotto in tempi recenti un aumento delle immissioni di rumore negli ambienti abitativi e residenziali. Le istituzioni interessate sono tenute ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalle leggi, ma spesso e’ necessario dimostrare il superamento delle soglie di legge attraverso specifiche misure acustiche, al fine di motivare la richiesta di intervento.

Inoltre il suono si diversifica dagli altri agenti inquinanti in quanto è localizzato in aree circoscritte alle sorgenti sonore e non permane nell’ambiente a cessare dell’emissione sonora, va quindi misurato in determinati luoghi e in determinate circostanze.

Progettazione di interventi  di bonifica acustica di insonorizzazione

IL SOLE srl, attraverso le sue figure di consulente Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/1995), è il punto di riferimento di Clienti che necessitano consulenza o progettazione mirata per risolvere le problematiche legata alla generazione di rumore o nell’effettuazione di progettazione preventiva in merito; espletabili attraverso specifiche attività di consulenza e perizia.

Progettiamo interventi di recupero acustico alla ricerca condizioni migliori di vivibilità, sia per l’incremento della qualità della vita che  per necessità imposta dalla legge o per convenienza tecnica, relative ad aree esterne, ambienti civili (abitazioni, sale riunioni, palestre, bar, ecc.), ambienti industriali (linee di produzione, sale macchine, impianti, ecc.).

Progettiamo interventi attraverso l’utilizzo di barriere acustiche o altre soluzioni di insonorizzazione che rappresentano a volte soluzioni efficaci per attenuare, ad esempio in corrispondenza di un edificio residenziale, il rumore proveniente da una sorgente ben definita, quale una via di comunicazione, un ambiente produttivo o un impianto rumoroso oppure la limitazione alla generazione di rumori puntuali.





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