Decreto Energie Rinnovabili: obblighi e possibili soluzioni

L’uso delle fonti rinnovabili per i bisogni domestici, residenziali e commerciali o aziendali, è incentivato da appositi decreti e normative. In passato si faceva riferimento al ‘famoso’ Conto Energia, storico incentivo al fotovoltaico, ma, anche quando non è stato più disponibile, lo Stato ha continuato, e continua, a sostenere chi investe nelle fonti rinnovabili prevedendo una detrazione del 50%, in sede di dichiarazione dei redditi, sul totale della spesa sostenuta per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

 

Decreto Energie Rinnovabili 2018-2020

Per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili, è pronta la bozza del DM FER 2018-2020 con misure di sostegno allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel decreto tornano gli incentivi al fotovoltaico e, tra le novità più importanti, c’è l’introduzione di un premio per la realizzazione di impianti fotovoltaici  al posto di coperture in amianto o in eternit.

Per poterlo ottenere sarà necessario rimuovere completamente i materiali delle coperture, mentre i moduli fotovoltaici che andranno a prendere il loro posto non dovranno occupare un’area superiore a quella della copertura che sostituiscono.

Il Decreto, sebbene in questo caso sia necessario un ulteriore decreto interministeriale, prevede la definizione di meccanismi, come la stipula di contratti di lungo termine, per favorire la compravendita dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nella pubblica amministrazione.

 

Il fotovoltaico come possibile soluzione

Gli incentivi del Decreto sono rivolti alle fonti rinnovabili quali: eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, geotermia tradizionale, gas di discarica e di depurazione.

Quello che ci interessa mettere in evidenza è che il fotovoltaico  rientra tra le tecnologie rinnovabili prese in considerazione dal Decreto e viene riammesso a ottenere incentivi.

Gli impianti, però, dovranno rispettare alcune caratteristiche, in particolare dovranno:

  • essere di nuova costruzione e di potenza inferiore ad 1 MW;
  • essere oggetto di un intervento di potenziamento (in questo caso la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento deve essere inferiore ad 1 MW);
  • essere oggetto di rifacimento e di potenza inferiore ad 1 MW.

 

L’Italia è tra i paesi più virtuosi in Europa per quanto riguarda l’uso di energie alternative: ha infatti raggiunto l’obiettivo assegnatole di provvedere, entro il 2020, al soddisfacimento del 17% dei consumi di energia attraverso l’uso di fonti rinnovabili.

Questo decreto non fa altro che confermare l’intenzione del Legislatore di proseguire su questa strada.

 

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